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Incontro servizio veterinario - 27/10/2022
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miele e prodotti dell'alveareintervento del dott.Fedel (27/10/2022): miele e prodotti dell'alverarepdf623,05Download
farmaco in apicoltura e normativaintervento del sevizio veterinario (27/10/2022): farmaco in apicoltura e limite 10 alvearipdf2.101,47Download
Aggiornamento normativa per l'apicoltura

Facendo riferimento alla normativa UE già in vigore, APSS comunica che le indicazioni date dal Ministero sono immediatamente applicabili.

Appena possibile gli apicoltori dovranno adeguarsi in materia di:

  • limite dei 10 alveari considerato autoconsumo

  • vidimazione del registro trattamenti per i produttori

Per qualsiasi dubbio chiedere al servizio veterinario di competenza.

 

Utilizzo del farmaco in apicoltura
 TitoloDescrizioneCategoriaDimensioni (Kb) 
registro farmaciregistro dei trattamenti (obbligatorio) da vidimare dal servizio veterinario di competenza (per chi ha più di 10 alveari)pdf1.170,69Download
nota ministeroprocedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle apipdf611,97Download
regole APSSregolamento (UE) 2019/6 - regole per l'utilizzo del farmaco in apicolturapdf226,26Download
Registro trattamenti: istruzioni

Puoi scaricare il registro trattamenti a questo link (link).


Ricordando che il registro dei trattamenti è obbligatorio per tutti gli apicoltori!

 

Deve esser vidimato dal servizio veterinario competente per territorio (per chi ha più di 10 alveari).

Indicazioni di APSS in apicoltura

Di seguito le indicazioni di APSS per l'apicoltura.

 

È vero che non ci sono limiti al numero di alveari che un singolo apicoltore, può avere, rimanendo produttore primario e da cui estrarre e confezionare miele, pappa reale, polline e propoli grezza?
L'apicoltore è un produttore primario indipendentemente dal numero di alveari detenuto.
La produzione primaria è tale fino all'invasettamento (compreso), purché eseguito nell'ambito dell'azienda agricola e purché il prodotto non subisca trattamenti o rielaborazioni (esempio: aggiunta di frutta secca o altri ingredienti) cioè operazioni non primarie.

È vero che per smielare il miele dai propri melari non occorre necessariamente frequentare corsi obbligatori HACCP e avere il manuale HACCP?
Nel caso di un laboratorio di smielatura in cui vengano effettuate solo operazioni primarie è obbligatorio conoscere le buone prassi operative, ma non è obbligatorio frequentare dei corsi HACCP, né è obbligatorio avere procedure basate sul sistema HACCP, che però qualora fossero adottate, devono essere pienamente rispettate.

È vero che per smielare e vendere il proprio miele non è obbligatorio possedere un laboratorio (con bagno-antibagno-spogliatoi-piastrelle-con superfici lavabili e disinfettabili, ecc…), ma basta un luogo pulito, con attrezzature adeguate e ben tenute, al sicuro dagli animali?
Pur auspicando sempre il raggiungimento dei più elevati standard di igiene e strutturali, soprattutto in caso di produzioni rilevanti, un laboratorio di smielatura aziendale deve rispettare i più stringenti requisiti imposti dall'Allegato II del Reg. 852/2004 quando:
a) l'apicoltore esegue operazioni non primarie (come l'aggiunta di altri ingredienti)
b) esegue la smielatura anche per conto terzi.

Dobbiamo compilare una SCIA per comunicarvi che vendiamo il miele oppure basta che lo indichiamo in banca dati apistica?
L'APSS, per ridurre al minimo il carico burocratico a carico degli apicoltori, inserisce nell'anagrafe delle imprese alimentari tutti i produttori che in Banca Dati Apistica hanno più di dieci alveari, indipendentemente dalla presentazione di una “notifica” da parte dell'apicoltore.
Questo è uno dei fondamentali motivi per cui gli apicoltori devono tenere aggiornata la loro posizione ed indicare correttamente le loro attività compresa quella della smielatura.
La notifica all'APSS tramite SUAP (SCIA) è obbligatoria quando ricorre almeno una delle due condizioni indicate nella risposta al quesito precedente o se l'apicoltore detiene e/o commercializza miele altrui.

Qual è esattamente il limite di alveari posseduti per il quale si può parlare di "autoconsumo"?
Il limite numerico degli alveari non è stabilito esattamente dai Regolamenti Comunitari o da leggi e decreti nazionali.
Il Ministero della Salute sta abbozzando delle linee guida che probabilmente fisseranno a dieci il numero di alveari, proprio per questo in APSS, seppur non vi siano atti formali della PAT o della APSS ad indicarlo, le procedure in essere già valutano in 10 il numero limite oltrepassato il quale non sarà più possibile parlare di “autoconsumo” e l'apicoltore verrà considerato “Operatore del Settore Alimentare”.
Le nuove linee guida probabilmente daranno delle ulteriori indicazioni relativamente all'obbligo di notifica, alla necessità di ulteriori requisiti specifici a seconda della quantità di miele prodotta e ceduta ad altri operatori magari con commercializzazione fuori dal territorio provinciale o delle province contermini e ad altre questioni in discussione, ma finchè non verranno pubblicate ci atterremo alle indicazioni attuali.

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